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Domenica 12 Giugno 2011 19:21
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Processo Civile e Amministrativo/Processo Amministrativo
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Attenzione ai termini per l'integrazione del contraddittorio nel giudizio amministrativo!
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Sentenza T.A.R. Lazio - Roma n. 3506 del 21/04/2008
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Sulla natura dei termini disposti dal giudice in sede di ordinanza per l'integrazione del contraddittorio nel giudizio amministrativo: fattispecie relativa alla integrazione tramite notifica per pubblici proclami.
1. Giudizio amministrativo - Procedura - Contraddittorio - Integrazione - Notifica per pubblici proclami - E' necessaria - Ipotesi
2. Giudizio amministrativo - Procedura - Termini - Perentorietà - Integrazione del contraddittorio - Sussistenza - Conseguenza
1. In caso di partecipazione alla procedura amministrativa comparativa per l'assegnazione di un contributo pubblico, l'impugnazione della graduatoria finale (e comunque di tutti gli atti della procedura connessi), va notificata a tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, in qualità di controinteressati, stante i riflessi consequenziali all'eventuale annullamento della graduatoria riguardante l'erogazione del contributo. Ove tale notifica non sia stata effettuata, è necessaria l'integrazione del contraddittorio mediante l'utilizzo del sistema della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'estratto del ricorso con indicazione delle parti, dell'oggetto del gravame e dei motivi di impugnazione, con l'assegnazione da parte dei Giudici in maniera puntuale e non equivoca di un termine per la notifica del medesimo ricorso ed un termine per il deposito dell'intervenuta notificazione.
2. Il combinato disposto tra l'ultima parte dell'art. 49 co. 3, Cod. Proc. Amm. (che stabilisce che se "l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'art. 35") e l'art. 35 (che nel definire i casi di pronunce di rito individua specificamente il caso della tardività della notifica e del deposito del ricorso), induce a ritenere comunque perentori i termini imposti dal giudice in sede di ordinanza per l'integrazione del contraddittorio, escludendo nel contempo una ingiustificata e diversificata qualificazione giuridica dei termini di rito connessi alla citata integrazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11192 del 2010, proposto da:
Società M. S.s., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianni Martino, Tommaso Paparo, Fabrizio Pietrosanti e Ylenia Barban, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Fabrizio Pietrosanti, in Roma, via di Santa Teresa, 23;
contro
ENAMA, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Iannacci e Luciana Caroli, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via A. De Pretis, 86; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Società E., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanna De Santis e Paolo Tesauro, con domicilio eletto presso lo studio, in Roma, via San Sebastianello n. 9;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
B., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianni Martino, Tommaso Paparo, Fabrizio Pietrosanti e Ylenia Barban, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Fabrizio Pietrosanti, in Roma, via di Santa Teresa, 23;
per l'annullamento
a) della comunicazione di ENAMA 30 luglio 2010, n. 429, nella parte relativa alla posizione in graduatoria della società ricorrente;
b) della graduatoria finale approvata dal Consiglio direttivo di ENAMA;
c) di tutti gli atti comunque connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ENAMA-Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola, di Soc Agricola Enerverde Sbe e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 il dott. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso, notificato il 17 novembre 2010 e depositato il successivo 13 dicembre, la società ricorrente, quale partecipante alla procedura amministrativa comparativa per l'assegnazione di un contributo pubblico per la realizzazione di impianti inerenti il settore delle biomasse, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe prospettando come motivi di doglianza la violazione di legge e l'eccesso di potere sotto vari aspetti sintomatici.
Nel corso della camera di consiglio del 16 febbraio 2011 il Collegio ha ritenuto che fosse necessaria un'integrazione del contraddittorio stante i riflessi consequenziali all'eventuale annullamento della graduatoria riguardante l'erogazione del contributo sopra indicato.
Pertanto, con ordinanza n. 641 del 2011, ai sensi e per l'effetto dell'art. 49, comma 3, del codice del processo amministrativo, è stato disposto che la parte istante dovesse provvedere all'integrazione del contraddittorio mediante l'utilizzo del sistema della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'estratto del ricorso con indicazione delle parti, dell'oggetto del gravame e dei motivi di impugnazione, assegnando in maniera puntuale e non equivoca un termine per la notifica del medesimo ricorso (trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione) ed un termine per il deposito dell'intervenuta notificazione (nei successivi quindici giorni).
Alla richiesta integrazione del contraddittorio è stata data ottemperanza attraverso la notifica per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 26 del 5 marzo 2011.
Di detta notifica la parte istante ha fornito la prova attraverso il relativo deposito effettuato in data 25 marzo 2011.
Tale circostanza assume una valenza preclusiva per la definizione nel merito del presente mezzo di gravame.
Infatti, è sufficiente rilevare che l'ultima parte dell'art. 49, comma 3, del c.p.a. stabilisce che se "l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell' articolo 35". L'articolo da ultimo citato nel definire i casi di pronunce di rito individua specificamente il caso della tardività della notifica e del deposito del ricorso.
Ne consegue che il combinato disposto degli articoli del codice da ultimo citati inducono a ritenere comunque perentori i termini imposti dal giudice in sede di ordinanza per l'integrazione del contraddittorio, escludendo nel contempo una ingiustificata e diversificata qualificazione giuridica dei termini di rito connessi alla citata integrazione del contraddittorio.
Per le ragioni sopra espresse il Collegio dichiara irricevibile il presente mezzo di gravame per tardività del deposito del ricorso in sede di integrazione del contraddittorio.
Sussistono comunque giusti motivi, relativi anche alla possibile ed eventuale fondatezza di parte delle doglianze prospettate, per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
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IL PRESIDENTE-ESTENSORE
Maddalena Filippi
IL CONSIGLIERE
Francesco Riccio
IL CONSIGLIERE
Maria Cristina Quiligotti
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Depositata in Segreteria il 21 aprile 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)